Un’apericena nel cuore di Roma con un vecchio amico, il Professor Sergio Santoro, Magistrato e già Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e della Corte Federale della F.I.G.C.. Tra un supplì e un sorso di Barolo, quattro chiacchiere su giustizia sportiva e Juventus.  Allora, caro Sergio, milioni di tifosi della Juventus  e di appassionati di calcio vogliono sapere il tuo illustre parere su quello che è stato definito “il caso Juventus”.

“Caso plusvalenze”, il collegio di Garanzia presso il CONI ha accolto “con rinvio” il ricorso della Juventus. Nel dispositivo si fa riferimento “alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori”. Dalla lettura delle motivazioni quali sono le prospettive in questo senso in ordine ai punti di penalizzazione?

L’accenno all’apporto causale dei singoli amministratori impone una riflessione sulla responsabilità oggettiva dei singoli appartenenti ai club che possano avere commesso illeciti che si riflettano sull’attività sportiva di questi ultimi. Nella giustizia sportiva la responsabilità oggettiva è ammessa, ma va comunque applicata secondo un’interpretazione restrittiva, anche perché collide vistosamente con i principi dell’ordinamento statale. Ora, tenendo conto che la sentenza del collegio di garanzia del Coni ha prescritto al giudice del rinvio proprio una puntuale motivazione nella applicazione delle eventuali sanzioni, ritengo che ciò non possa a prescindere dalla attenta valutazione di quanto i singoli amministratori della Juventus possano avere commesso in nome del loro club di appartenenza (oppure a titolo personale), con dubbi riflessi sui rispettivi risultati sportivi.

 La Juventus è stata sanzionata per la violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, relativo alla “lealtà sportiva”. Qual è l’attinenza tra la lealtà sportiva e le plusvalenze contabili compiute da dirigenti del club?

Anche questo è un punto dubbio della possibile condanna del club, perché la norma dell’art.4 del codice di giustizia sportiva è dal punto di vista tecnico l’equivalente di una norma penale in bianco, cioè di una norma incriminatrice alla quale in ipotesi si dovrebbe ricondurre ogni fattispecie ritenuta criminosa indipendentemente da una preventiva previsione di legge o, nel caso della giustizia sportiva, di regolamento. Non va trascurato che nell’ordinamento della FGCI manca una previa individuazione delle cosiddette plusvalenze e del loro carattere presuntivamente illecito, il che potrebbe valere come esimente perchiunque possa essere indagato per avere commesso un illecito sportivo attraverso un presunto uso illecito delle plusvalenze nei contratti riguardanti i trasferimenti dei giocatori.

 Aspetto importante quasi quanto quello delle sanzioni sono le  tempistiche. L’eventuale penalizzazione sarà scontata in questa stagione o tutto sarà “traslato” sulla classifica della prossima stagione?

È ovvio che è assolutamente inopportuno penalizzare il club in questa stagione sportiva, e ciò per una serie di motivi intuibili che è inutile ripetere: tuttavia questo aspetto, in mancanza di un’impugnativa dinanzi alla giustizia amministrativa, sembra soggetto al giudicato, cioè in altre parole non più modificabile perché stabilito dalla sentenza della Corte Federale e non oggetto di riforma da parte del collegio di garanzia.

Un aspetto che mi ha molto colpito,  della Sentenza della Corte Federale d’Appello, non essendo esperto di diritto, è che la sanzione inflitta (15 punti di penalizzazione) è stata superiore a quella richiesta dall’accusa (9 punti). Qual è il vero significato del termine sentenza “afflittiva” dal punto di vista “sportivo”?

Il concetto di sentenza afflittiva è del tutto inadeguato al sistema attuale nel quale il principio guida sul tema è che la pena deve essere rieducativa, cioè deve tendere a prevenire per il futuro i fenomeni contestati: ora, premesso che il caso delle plusvalenze e del loro presunto carattere illecito si presenta per la prima volta all’esame della giustizia sportiva, oltretutto in mancanza di una preventiva disciplina che è stata inopportunamente omessa dagli organi FIGC, non può non concludersi che la Corte federale dovrebbe dare atto della insussistenza di dolo o colpa grave nel comportamento del club che possa avere determinato eventuali o presunte plusvalenze

Più in generale qual è l’idea che Ti sei fatto relativamente al “caso plusvalenze” e al caso “caso stipendi” rispettivamente da ex magistrato, da avvocato e infine da appassionato di calcio?

Proprio per quanto ho detto nella risposta precedente ritengo che su una questione così nuova per giunta non disciplinata preventivamente dal Coni o dalla FIGC, non possa usarsi il pugno duro che è stato viceversa applicato dalla Corte Federale in un impeto di giustizia iconoclasta.

 Domanda da un milione di dollari: come finirà questa storia?  La Juve disputerà le Coppe Europee la prossima stagione?

Dipende dalle sue stesse scelte di adire o meno la giustizia amministrativa ed ottenere l’annullamento delle decisioni sinora intervenute.

Cosa farà la Juve? TAR, Consiglio di Stato e richieste di risarcimento in sede civile sono ipotesi possibile e concreta secondo Te?

Sì certo, non è il primo caso in cui all’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva interna al suo ordinamento vengano esperiti i 2 gradi della giustizia amministrativa

Un parere sul “caso stipendi”. Anche in questo caso prospettive e tempistiche?

Il caso stipendi è ancor più eloquente: in materia contrattuale di rapporti di lavoro nell’ambito delle federazioni sportive, l’autonomia privata, quale prevista nella normativa statale, prevale sulla disciplina regolamentare eventualmente imposta dall’ordinamento sportivo, come confermato dall’art. 3 primo comma del D.L. 220 del 2003, secondo cui resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti. Il che sta a significare che non solo vi è in materia una riserva di giurisdizione del Giudice ordinario, ma anche che sulla stessa materia prevale l’autonomia privata delle parti su ogni difforme previsione disposta nell’ambito dell’ordinamento sportivo dalle singole federazioni (vedi il caso delle “side letters” negli accordi stipendiali)

Ma solo la Juventus, nel caso, avrebbe commesso questi fatti o anche altre società calcistiche?

Uno dei nodi non sciolti dalle sentenze che finora sono intervenute sul caso Juventus è quello della compartecipazione ai presunti illeciti delle altre società: non è intuitivamente possibile che a quegli ipotetici illeciti non abbiano partecipato altri club nello scambio dei giocatori.

Quali sono secondo Te gli aspetti che andrebbero riformati nell’ambito della Giustizia Sportiva?

La scelta dei componenti degli organi di Giustizia Sportiva di fatto oggi fa parte delle prerogative del Presidente o della corrente dominante nelle singole Federazioni, il che sta a significare che è necessariamente una giustizia che segue le maggioranze che di volta in volta si affermano: l’unica soluzione sarebbe quella di assicurarne l’indipendenza da tali maggioranze creando un corpo stabile di giudici sportivi presso il Coni, ai quali sia assicurata l’indipendenza più completa attraverso regole imparziali di reclutamento e di sviluppo della carriera.

Dai supplì e il Barolo sia passati al tiramisù e intanto le partite sono appena finite. Qual è lo stato della Giustizia Sportiva, Sergio,  atteso che comunque lo sport, e nello specifico il calcio, sembra godere di buona salute: Napoli Campione d’Italia, Inter in finale di Champions, Roma in finale  di Europa League e Fiorentina in finale di Conference League.

Anche qui l’apparenza inganna: il calcio italiano è drogato da un eccesso di giocatori stranieri, il che attenua le performance della nazionale, e i risultati si vedono nelle ripetute mancate qualificazioni ai mondiali, che penalizzano l’immagine all’estero dell’Italia, con intuibili svantaggi per l’economia nazionale.

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